Il cane e la legge: la tutela di tutti
Adottare un labrador diritti e doveri. Il cane e la legge: la tutela di tutti.
E’ molto importante che chi possiede un cane conosca la legge che tutela i diritti e regola eventuali obblighi.
Il cane e la legge
Il maltrattamento di un cane viene punito dall’articolo 727 del Codice Penale, il quale modificato con la Legge n.189 del 20 luglio 2004, prevede che: ”chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1000 a 10000 euro”.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
L’Articolo 544-ter specifica che: ”chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3000 a 15000 euro”.
La stessa pena raddoppia qualora il danno determini la morte dell’animale. Dal 1°Novembre 2011 è inoltre in vigore la normativa che vieta il taglio di orecchie e coda a fini estetici. La violazione comporta una multa che va da 5000 a 30000 euro o con la reclusione da tre a diciotto mesi ai sensi dell’Articolo 544 del Codice Penale.
La legge 281/1991 a tutela degli animali d’affezione prevede l’iscrizione all’anagrafe canina e dal 2005 l’obbligo dell’applicazione del microchip.
E’ vietata l’iscrizione a proprietari minorenni.
Nel caso di variazione di domicilio va compilato il modulo di variazione di residenza art.14 L.R.34/97”che va presentato entro 15 gg al Servizio Veterinario competente del territorio.
Articolo 2052 del Codice Civile: il proprietario di un animale o chi lo ha in custodia è responsabile dei danni causati dall’animale, sia esso fosse sotto la sua custodia, sia fosse smarrito o fuggito, salva sempre la prova del caso fortuito.
L’ordinanza per la tutela e dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, (Ordinanza Martini), stabilisce che il ruolo del proprietario è fondamentale nella prevenzione di eventuali aggressioni ed è responsabile anche penalmente, oltre che civilmente, di eventuali danni a cose e persone anche quando il cane è stato affidato a persone terze.
I cani hanno inoltre l’obbligo di uso del guinzaglio (in misura non superiore a mt. 1,50) quando sono condotti in ambienti urbani e aperti al pubblico (fanno eccezione le aree dedicate).
Il proprietario dovrà avere sempre con sé una museruola da far indossare in caso di necessità.
Nota
La museruola bisogna averla sempre con sé ma non dovete obbligatoriamente farla indossare al cane a meno che non ci siano rischi di incolumità o lo richieda l’autorità competente.
Secondo l’O.M. del 2013 il proprietario deve raccogliere le feci del cane ed avere sempre con sé gli strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
E’ bene ricordare che nessuna ordinanza comunale, provinciale o regionale può sostituirsi a questa legge, in quanto legge statale.
CANE IN CONDOMINIO
Oggi il Codice Civile stabilisce che i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
L’unico caso in cui un condomino può vedersi vietata la detenzione di un animale domestico si verifica quando tale divieto è previsto dal contratto di locazione dell’ appartamento.
Un animale può essere allontanato da un condominio solo in casi particolarmente gravi (scarsa igiene, malattie, disturbo grave) che devono essere documentati, anche tramite personale tecnico privato o il servizio veterinario pubblico (ASL).
Qualunque delibera condominiale che contenga disposizioni a discapito dell’animale (divieto uso scale, ascensore, aree..), può essere annullata presentando ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg dalla data della delibera o dalla data di ricevimento del verbale per gli assenti all’assemblea condominiale.
Il proprietario è passibile di reclamo solo in caso le emissioni (rumori, odori sgradevoli) provenienti dalla sua abitazione provochino insofferenze o generino malessere che, però, devono essere provate e certificate da un medico o da un ente tecnico apposito (Vigili, ASL, tecnici privati incaricati dal condominio).
In ogni caso va sottolineato che raramente si procede all’allontanamento dell’animale.
Quindi per poter denunciare per rumori molesti è necessario che tale disturbo sia dimostrato essere: continuato; supportato da testimoni disposti anche a comparire davanti al giudice; sia causa di problemi psico-fisici.
Il condominio può richiedere che il cane mantenga il guinzaglio e o la museruola nelle parti comuni dell’edificio, ma non può negare l’accesso a zone comuni quali l’ascensore o le scale.
Se un vicino rivelasse l’intenzione di nuocere al cane, il proprietario può presentare denuncia per minaccia alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri o al Corpo Forestale dello Stato (vale anche la denuncia contro ignoti).
Nel caso la minaccia includa accenni all’utilizzo di veleni è prevista la reclusione fino a due anni qualora si accerti il possesso di esche o bocconi avvelenati.
TRASPORTO IN MACCHINA
Articolo 169 del Codice della Strada: è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida.
E’ consentito il trasporto di soli animali anche in numero superiore a uno, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
Violazioni: pagamento pecuniario (da 68,25 a 275,10 euro, aggiornamento 2015) e 1 punto dalla patente.
Note:
Il Kennel è sicuramente un mezzo efficace per trasportare il vostro labrador in macchina. Il cane deve essere abituato gradualmente a stare chiuso in questa struttura.
Un corretto avvicinamento infonde sicurezza nel cane, che riconosce il Kennel come luogo di protezione dove potersi tranquillamente rilassare.
Il trasportino può sicuramente aiutare in caso di incidente o di brusca frenata ad evitare che il cane si faccia male o diventi troppo irrequieto.
IL LABRADOR E GLI ALTRI MEZZI DI TRASPOSTO
Bicicletta:
Codice della Strada Art.182,comma 3: ai ciclisti è vietato condurre animali.
Motocicli:
Il trasporto di animali di taglia medio-grande è vietato (Codice della Strada Art.170,comma 5). Violazioni: pagamento di una somma da 32,80 a 131,20 euro, 1 punto sulla patente (cifre aggiornate al 2015).
Treno:
In Italia si può viaggiare con il proprio animale secondo le seguenti direttive:
i cani di piccola taglia custoditi in appositi contenitori non superiori a 70x30x50 sono ammessi gratuitamente nella seconda classe di tutte le categorie di treni.
E’ammesso un solo contenitore per passeggero.
Nel caso del vostro labrador è consentito il trasporto munito di guinzaglio e museruola:
-sui treni Espressi sia in prima che in seconda classe;
-sui treni Regionali nel vestibolo o piattaforma dell’ultima carrozza negli orari previsti dalla compagnia (consultare l’ufficio di riferimento prima di viaggiare);
-nelle carrozze letto, nelle carrozze cuccette ordinarie e confort.
In tali casi per il trasporto del cane è necessario acquistare un biglietto di seconda classe ridotto (50%).
Il labrador guida per non vedenti può viaggiare su tutti i treni gratuitamente senza alcun obbligo.
Aereo:
Tutte le compagnie aeree consentono il trasporto di cani ma ciascuna adotta regole diverse.
Prima di mettervi in viaggio è sempre opportuno programmare ed informarsi con largo anticipo.
Generalmente se il peso del cane supera i 10 kg. l’animale dovrà viaggiare nella stiva.
Sarà imbarcato dallo scalo merci e viaggerà in apposite gabbie.
Sconsigliamo di far vivere questa esperienza se il viaggio è di parecchie ore, anche per il fatto che un cane adulto può trattenere i bisogni per un massimo di 8/10 ore.
E’ del 2016 la novità della compagnia statunitense Delta Air lines, che consente il trasporto di cani anche di taglia media ai piedi del viaggiatore.
In aeroporto il check in potrà essere effettuato fino a due ore prima della partenza.
Una volta eseguiti i controlli, se lo si desidera, i cani e i padroni saranno ospitati in una lounge attrezzata in attesa dell’ imbarco.
Per i viaggi all’estero sono richiesti documenti che variano da nazione a nazione e che consentono l’ingresso e il soggiorno.
Esistono ditte specializzate nella spedizione internazionale di animali come la “Bliss Pet Service” che organizzano l’intero viaggio, pratiche burocratiche incluse.
In breve oltre alle normali vaccinazioni e procedure contro i parassiti interni ed esterni da effettuare ogni anno, per determinati paesi è richiesto un” blood test” ovvero un esame del sangue per verificare la positività alla rabbia.
Informatevi presso la vostra ASL di zona.
Il cane deve possedere il microchip, il libretto sanitario, l’iscrizione all’anagrafe canina ed aver eseguito la vaccinazione antirabbica, per ottenere successivamente il passaporto (in genere dopo 21 giorni circa) che non avrà scadenza.
Nave:
Sulle navi da crociera non sono ammessi animali di taglia medio-grande. Sui traghetti sono ammessi purchè con guinzaglio e museruola o sistemati in apposite aree, generalmente sul ponte superiore. Alcune volte può essere richiesta la vaccinazione antirabbica (es.Sardegna).
Suggerimento: vi consigliamo di tenervi costantemente aggiornati sulle leggi che riguardano il vostro amico a quattro zampe, in quanto soggette a frequenti modifiche.
IL CANE NEI LUOGHI PUBBLICI
La legge di riferimento è la 281/1991 (legge quadro in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo) che segue l’art. 83, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, recante il “Regolamento di Polizia veterinaria” che dice: ” i cani possono accedere a qualunque luogo pubblico o esercizio, salvo che non venga segnalato il divieto con apposito cartello”.
Proprio questa segnalazione di divieto tramite apposito cartello ha creato negli anni moltissimi fraintendimenti tra esercenti di locali pubblici e proprietari di animali d’affezione.
Per cercare di sbrogliare le incomprensioni, nel 2010 il Ministero del Turismo e l’ Anci (Associazione nazionale Comuni Italiani) hanno pubblicato un’ ordinanza sul libero accesso di cani in strutture pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
Molte città, provincie e regioni hanno adottato regolamenti che favoriscono l’accesso alle strutture pubbliche, purchè i cani siano al guinzaglio e all’occorrenza indossino la museruola
I cani per disabili non hanno limitazioni di nessun genere.
Unica eccezione è il divieto di accesso nei locali in cui vengono preparati e/o immagazzinati gli alimenti (Reg. Ce 852/2004).
In pratica è vietato entrare nelle cucine di un ristorante, ma non sedersi al tavolo in compagnia nel vostro amico a quattro zampe.
Il regolamento non impedisce, in presenza di concrete e inderogabili esigenze di tutela igienico sanitarie certificate dalle autorità sanitarie che l’esercente possa richiedere il divieto d’accesso.